GOVERNO: DA CDM OK A DDL CON “DISPOSIZIONI SANZIONATORIE IN MATERIA DI AGRICOLTURA E PESCA”

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il consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell’agricoltura, della sovranita’ alimentare e delle foreste francesco LOLLOBRIGIDA e del ministro della giustizia carlo NORDIO, ha approvato un disegno di legge che introduce disposizioni sanzionatorie in materia di agricoltura e pesca. lo rende noto il comunicato diramato al termine della riunione che cosi’ prosegue: “il testo mira a contrastare i fenomeni di contraffazione e truffa nel settore agroalimentare. a tal fine, per un verso detta disposizioni volte alla riorganizzazione della categoria dei reati in materia alimentare, con modifiche che incidono sulla specificita’ delle condotte sanzionate, oltreche’ sull’inasprimento del relativo impianto sanzionatorio; per l’altro, interviene sulla disciplina vigente in tema di tracciabilita’ dei prodotti e sul sistema dei controlli nel settore alimentare, in modo da salvaguardare la fiducia dei consumatori nell’accesso ad alimenti di elevata ed indiscussa qualita’ e tipicita’ e garantire la trasparenza e la concorrenza del mercato agroalimentare. in ambito penale: si introducono nuove fattispecie di reato in materia agroalimentare al fine di intercettare le molteplici condotte criminose che possono annidarsi lungo l’intera filiera che va dalla produzione alla distribuzione dei prodotti; si interviene sulla disciplina in materia di indagini, consentendo l’ispezione sulle cose senza preventivo avviso al difensore, laddove sia necessario prelevare un campione con urgenza; si introducono disposizioni volte a consentire la destinazione a scopi benefici degli alimenti confiscati soggetti a rapido deterioramento; si interviene in materia di intercettazioni, inserendo anche i nuovi reati di frode alimentare e commercio di alimenti con segni mendaci, nonche’ in materia di operazioni sotto copertura, ammettendole per le sole ipotesi di agropirateria e commercio di alimenti con segni mendaci in materia di tracciabilita’ dei prodotti recanti la denominazione di origine protetta o indicazione geografica tipica: si istituisce una nuova piattaforma per la registrazione delle movimentazioni riguardanti il latte di bufala e i suoi derivati, nella quale i soggetti della filiera bufalina (ossia gli allevatori, i trasformatori e gli intermediari di latte di bufala) devono inserire quotidianamente i dati relativi alla produzione, trasformazione e commercializzazione del latte di bufala e dei prodotti da esso ottenuti, nonche’ i quantitativi di latte di bufala o derivati provenienti da paesi ue e non ue; si inaspriscono le sanzioni amministrative pecuniarie previste in materia di tracciabilita’ dei prodotti agroalimentari, nonche’ per la violazione delle disposizioni in materia di produzione della mozzarella di bufala campana dop. tali sanzioni possono essere aumentate in caso di violazioni commesse da medie e grandi imprese e ridotte in caso di violazioni commesse da microimprese; si prevede la predisposizione, da parte del masaf, di un “piano straordinario di controllo nazionale” per garantire il rispetto delle norme in materia di tracciabilita’ del latte e dei prodotti lattiero-caseari d.o.p. o i.g.t. in materia di controlli nel settore agroalimentare e della pesca: si introduce la misura del blocco ufficiale temporaneo dei prodotti agroalimentari e della pesca e dei mezzi tecnici di produzione, qualora vengano rilevate violazioni documentali di carattere formale che non comportano rischio per la salute umana, al fine di permettere agli organi accertatori di bloccare la merce in attesa delle verifiche necessarie per valutare la conformita’ o meno dei prodotti agli standard; si istituisce presso il masaf la “cabina di regia per i controlli amministrativi nel settore agroalimentare”; si introduce il divieto di costituzione di caa (centri autorizzati di assistenza agricola) per i soggetti che, nei sei mesi antecedenti alla richiesta di autorizzazione alla costituzione, abbiano partecipato alla compagine sociale di un diverso caa cui sia stata revocata l’autorizzazione. il medesimo divieto si applica in caso di reiterazione della condotta; si introducono nuovi illeciti amministrativi, cui sono correlate sanzioni di diversa entita’, nelle ipotesi in cui i caa richiedano, in qualsiasi forma, una remunerazione o qualsiasi altro tipo di compenso non dovuti per le prestazioni da rendere a favore delle imprese agricole in virtu’ delle citate convenzioni e nel caso in cui i caa accettino di svolgere prestazioni a favore delle imprese agricole aventi sede legale fuori del loro ambito territoriale di operativita’. si individua agea quale autorita’ competente a ricevere il rapporto obbligatorio previsto per il caso in cui non sia stato effettuato il pagamento, cui spettano le somme riscosse a titolo di sanzione per la successiva devoluzione ai caa; si introduce, con riferimento al piano dei controlli in materia di denominazione protetta, la possibilita’ di adottare una misura cautelare di carattere interdittivo, stabilendo che l’amministrazione possa inibire al soggetto inadempiente, in via cautelare e sino all’adozione del provvedimento definitivo, l’utilizzo della denominazione protetta; si riordina la disciplina in materia di pesca marittima.