CORTE COSTITUZIONALE: LEGITTIMO DIFFERENZIARE MANDATI DEI SINDACI IN BASE ALLE DIMENSIONI DEL COMUNE

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“non e’ manifestamente irragionevole la scelta legislativa di stabilire, a seconda della dimensione demografica dei comuni, un limite ai mandati consecutivi dei sindaci, sempre che essa realizzi un equo contemperamento tra i diritti e i principi costituzionali che vengono in considerazione”. e’ quanto ha affermato la corte costituzionale con la sentenza n. 196 (shorturl.at/zwOeW) depositata oggi, che dichiara “non fondate le questioni di legittimita’ costituzionale, proposte dalla regione liguria, nei confronti dell’art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 7 del 2024, che ha modificato la disciplina recata dall’art. 51, secondo comma, del t.u. enti locali”, rende noto un comunicato della corte. “con tale disposizione, il legislatore ha previsto che per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti non vi sia alcun limite ai mandati; che per i sindaci dei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 15.000 abitanti il limite di mandati consecutivi sia pari a tre; che per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti resti fermo il limite di due mandati consecutivi”.