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con ordinanza 2 ottobre 2024 del ministero della sanita’ contenente “misure di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana (ordinanza n. 5/2024)”, pubblicato sulla gazzetta ufficiale serie generale n. 233 del 4 ottobre, il commissario straordinario alla peste suina africana giovanni FILIPPINI ha introdotto nuove stringenti norme riguardanti: a) contenimento della popolazione di cinghiali selvatici nelle zone soggette a restrizione attraverso il rafforzamento delle barriere stradali e autostradali o eventuale costruzione di ulteriori barriere; b) depopolamento dei cinghiali selvatici ai fini dell’eradicazione della malattia; c) sorveglianza epidemiologica nei suini domestici e nei cinghiali selvatici; d) misure di biosicurezza negli stabilimenti. per quanto riguarda il depopolamento dei cinghiali selvatici, le nuove norme prevedono “nella zona cev (zona di controllo dell’espansione virale) il divieto dell’attivita’ venatoria e di controllo faunistico verso la specie cinghiale indipendentemente dalle zone soggette a restrizione ricadenti nella zona cev. l’attivita’ venatoria verso le altre specie e’ consentita sulla base delle regole vigenti nelle zone soggette a restrizione e nel rispetto dei protocolli di biosicurezza. nella zona cev il commissario straordinario alla psa, sulla base della disponibilita’ dei dati di sorveglianza e della valutazione della situazione epidemiologica e sentito il goe (gruppo operativi degli esperti), autorizza il depopolamento dei cinghiali selvatici definendone metodi e personale coinvolto anche in deroga. l’attivita’ di depopolamento e’ coordinata dalla struttura commissariale per il tramite dei got (gruppi operativi territoriali) e puo’ essere svolta da ditte specializzate appositamente incaricate, forze armate come indicato nel decreto-legge n. 63 del 15 maggio 2024, polizia provinciale, operatori abilitati al controllo faunistico, nonche’ altre figure appositamente individuate e autorizzate dal commissario straordinario alla psa”. inoltre, e’ introdotto “il divieto, nelle zone infette e nelle zone soggette a restrizione II e III di cui al regolamento di esecuzione (UE) 594/2023, non ricadenti nella zona cev, dell’attivita’ venatoria collettiva (caccia collettiva effettuata con piu’ di tre operatori e con piu’ di tre cani in totale) verso qualsiasi specie e l’attivita’ venatoria nei confronti della specie cinghiale di qualsiasi tipologia, comprese le gare, le prove cinofile e l’attivita’ di addestramento cani nei confronti della specie cinghiale”. il testo integrale dell’ordinanza a questo link https://tinyurl.com/4wu77s65