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la corte costituzionale, con la sentenza n. 103 (bit.ly/3yQRrBP) depositata oggi, ha deciso alcune questioni di legittimita’ costituzionale promosse dal governo nei confronti di varie disposizioni della legge della regione sardegna n. 9 del 2023″. lo rende noto un comunicato stampa della consulta, che cosi’ prosegue: “in primo luogo, e’ stata esaminata la disciplina secondo la quale il mutamento di destinazione delle zone gravate da usi civici, in caso di installazione di impianti di produzione di energie rinnovabili, richiede il parere obbligatorio del comune in cui insistono le aree individuate. secondo il governo ricorrente, tale disciplina violerebbe i limiti posti alle competenze legislative regionali dallo statuto speciale: in particolare, consentirebbe l’installazione degli impianti nonostante l’inidoneita’ delle predette zone a tali fini, desumibile dal d.lgs. n. 199 del 2021. la corte ha ritenuto tale questione non fondata, poiche’ lo stesso d.lgs. n. 199 del 2021 non comporta di per se’ l’assoluta inidoneita’ delle zone gravate da usi civici all’installazione degli impianti, ne’ comporta il divieto di mutarne la destinazione in conformita’ al regime degli usi civici. con la stessa sentenza, la corte ha dichiarato non fondate anche le questioni di legittimita’ costituzionale delle disposizioni regionali che prevedono l’istituzione e la composizione di un ‘tavolo tecnico interassessoriale’ per la riforma dell’intera materia degli usi civici in sardegna, poiche’ tale riforma dovrebbe limitarsi alla disciplina delle funzioni regionali in materia. infine, sono state dichiarate non fondate le questioni di legittimita’ costituzionale delle disposizioni regionali in tema di autorizzazione alla prosecuzione dell’esercizio degli sbarramenti idrici rientranti nella competenza della regione sardegna, poiche’ tali disposizioni non consentono di regolarizzare abusi paesaggistici”.