RIPRISTINO NATURA: CONSIGLIO UE RAGGIUNGE ACCORDO INTRODOTTE MODIFICHE A PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

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il consiglio dei ministri europei dell’ambiente ha raggiunto un accordo (orientamento generale) su una proposta di legge sul ripristino della natura, informa un comunicato diramato al termine della riunione. “la proposta – prosegue il comunicato – mira a mettere in atto misure di recupero che copriranno almeno il 20% delle aree terrestri e il 20% delle aree marine dell’ue entro il 2030 e tutti gli ecosistemi che necessitano di ripristino entro il 2050. il documento stabilisce obiettivi e obblighi specifici, giuridicamente vincolanti, per il ripristino della natura in ciascuno degli ecosistemi elencati, dai terreni agricoli e dalle foreste agli ecosistemi marini, d’acqua dolce e urbani. l’approccio generale servira’ come mandato per i negoziati con il parlamento europeo sulla forma finale della legislazione”. rispetto alla proposta della commissione ue, il testo del consiglio – continua il comunicato – “stabilisce un equilibrio tra il mantenimento di obiettivi ambiziosi per il ripristino della natura e la garanzia di flessibilita’ per gli stati membri nell’attuazione del regolamento, mantenendo al contempo condizioni di parita’ e riducendo gli oneri amministrativi. il consiglio ha concordato che gli stati membri mettano in atto misure di ripristino che portino in buone condizioni almeno il 30% degli habitat degli ecosistemi terrestri, costieri, d’acqua dolce e marini che non sono in buone condizioni entro il 2030. cio’ si applicherebbe ad almeno il 30% dell’area totale dei tipi di habitat ritenuti non in buone condizioni, anziche’ all’area di ciascun gruppo di habitat, come inizialmente proposto dalla commissione. gli stati membri dovrebbero tuttavia stabilire misure di ripristino per almeno il 60% entro il 2040 e per almeno il 90% entro il 2050 dell’area di ciascun gruppo di habitat che non e’ in buone condizioni. gli stati membri hanno aggiunto un’eccezione per le aree marine che presentano habitat di sedimenti soffici, per i quali gli stati membri potranno applicare una percentuale inferiore per gli obiettivi e l’obiettivo del 2030 non sara’ applicato”. “gli stati membri – si legge piu’ avanti nel comunicato – concordano sul fatto che mancano dati sulle condizioni di alcuni habitat e quindi e’ difficile quantificarne il miglioramento e hanno stabilito che le misure quantitative di ripristino si applicheranno solo alle aree in cui le condizioni degli habitat sono note”. con diversi step, comunque, “le condizioni di tutti gli habitat dovranno essere note entro il 2040, ad eccezione dei sedimenti molli per i quali il terminee’ esteso al 2050”. la proposta del consiglio ue contiene inoltre obblighi specifici per gli ecosistemi, per i quali sono state introdotte diverse flessibilita’, pur mantenendo “il requisito di ‘nessuna perdita netta’, che prevede che entro il 2030, rispetto all’entrata in vigore del regolamento, non si verifichi alcuna perdita netta di spazio verde urbano e di copertura arborea urbana, a meno che gli ecosistemi urbani non abbiano gia’ piu’ del 45% di spazio verde”. per quanto riguarda la riumificazione delle torbiere, sono stati ammorbiditi gli obiettivi, “per tenere conto del fatto che alcuni stati membri sono colpiti in modo sproporzionato da questi obblighi. il consiglio ha stabilito di ripristinare il 30% delle torbiere drenate sotto uso agricolo entro il 2030 e il 50% entro il 2050, con la possibilita’ per gli stati membri piu’ colpiti di applicare una percentuale inferiore”. “il consiglio – va avanti il comunicato – ha previsto una maggiore flessibilita’ nell’uso degli indicatori per monitorare gli ecosistemi forestali. per quanto riguarda gli elementi paesaggistici ad alta diversita’ negli ecosistemi agricoli, come siepi, filari di alberi, macchie, fossati, stagni o alberi da frutto, il consiglio ha aggiunto la possibilita’ di concentrare le misure su quelli necessari per la conservazione della biodiversita’. il consiglio ha aggiunto l’obbligo per gli stati membri di garantire il mantenimento della connettivita’ fluviale ripristinata”. secondo le nuove regole, “gli stati membri dovranno presentare regolarmente alla commissione piani nazionali di ripristino che mostrino come intendono raggiungere gli obiettivi. dovranno inoltre monitorare e riferire sui loro progressi. il consiglio ha optato per un approccio graduale. invece di presentare piani completi fino al 2050, due anni dopo l’entrata in vigore del regolamento, gli stati membri presenteranno prima piani di ripristino nazionali che copriranno il periodo fino al giugno 2032, con una panoramica strategica per il periodo successivo al giugno 2032. entro giugno 2032 gli stati membri presenteranno piani di ripristino fino al 2042 con una panoramica strategica fino al 2050 ed entro giugno 2042 presenteranno piani fino al 2050. il consiglio ha aggiunto la possibilita’ per gli stati membri di prendere in considerazione nei loro piani le specifiche diversita’ nazionali in termini di requisiti sociali, economici e culturali, caratteristiche regionali e locali e densita’ di popolazione, compresa la situazione specifica delle regioni ultraperiferiche. il consiglio ha armonizzato, per quanto possibile, i cicli di monitoraggio e rendicontazione con i cicli di rendicontazione esistenti in altre legislazioni ambientali”. nel suo testo, “il consiglio ha aggiunto un nuovo articolo che prevede che la pianificazione, la costruzione e la gestione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, la loro connessione alla rete e le relative strutture di rete e di stoccaggio, si presume abbiano un interesse pubblico prevalente. cio’ significa – spiega il comunicato – che beneficerebbero di una deroga agli obblighi di miglioramento continuo e di non deterioramento. inoltre, gli stati membri potrebbero esentare questi progetti dall’obbligo di dimostrare che sono disponibili soluzioni alternative meno dannose, se e’ stata effettuata una valutazione ambientale strategica. per garantire l’allineamento con la direttiva sulle energie rinnovabili, attualmente in fase di revisione, gli stati membri possono anche limitare l’applicazione di queste esenzioni in base alle priorita’ stabilite nei loro piani nazionali integrati per l’energia e il clima. il consiglio ha anche chiarito che i piani e i progetti per l’unico scopo della difesa nazionale possono essere considerati di interesse pubblico prevalente e possono essere esentati dal requisito che non siano disponibili soluzioni alternative meno dannose. tuttavia, gli stati membri devono mettere in atto misure per mitigare gli impatti sui tipi di habitat in cui applicano questa esenzione”. relativamente al finanziamento delle misure di ripristino, “il consiglio ha introdotto una nuova disposizione che chiede alla commissione di presentare una relazione, un anno dopo l’entrata in vigore del regolamento, con una panoramica delle risorse finanziarie disponibili a livello dell’ue, una valutazione del fabbisogno di fondi per l’attuazione e un’analisi per identificare eventuali lacune di finanziamento. la relazione dovrebbe anche includere proposte adeguate, se del caso, e senza pregiudicare il prossimo quadro finanziario pluriennale (2028-2034)”. l’orientamento generale approvato dal consiglio servira’ come mandato per i negoziati con il parlamento europeo sulla forma finale della legislazione. l’esito dei negoziati dovra’ essere adottato formalmente dal consiglio e dal parlamento europeo.