CORTE COSTITUZIONALE: PUBBLICATA SENTENZA SU AMMISSIBILITA’ REFERENDUM ABROGAZIONE DECRETO DELEGATO SU LICENZIAMENTI ILLEGITTIMI

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“e’ ammissibile la richiesta di referendum sull’abrogazione del decreto legislativo numero 23 del 2015, che ha attuato una delle deleghe legislative conferite al governo con il cosiddetto jobs act. lo ha stabilito la corte costituzionale con la sentenza numero 12 del 2025, depositata oggi – consultabile qui: bit.ly/40Q3MAl – che ha precisato: la ‘circostanza che all’esito dell’approvazione del quesito abrogativo il risultato di un ampliamento delle garanzie per il lavoratore non si verificherebbe in realta’ in tutte le ipotesi di invalidita” del licenziamento, perche’ per alcune di queste (e in particolare nel caso del licenziamento intimato al lavoratore assente per malattia o infortunio, oppure intimato per disabilita’ fisica o psichica a un lavoratore che non versava in realta’ in tale condizione) ‘si avrebbe, invece, un arretramento di tutela’, non inficia la chiarezza, l’omogeneita’ e l’univocita’ della richiesta di referendum”. lo rende noto un comunicato della corte che cosi’ prosegue: “il quesito referendario chiama, infatti, il corpo elettorale ‘a una valutazione complessiva e generale, che puo’ anche prescindere dalle specifiche e differenti disposizioni normative, senza perdere la propria matrice unitaria’. questa e’ ravvisabile, ha precisato la corte, ‘nel profilo teleologico sotteso al quesito referendario, mirante all’abrogazione di un corpus organico di norme e funzionale alla reductio ad unum, senza piu’ la divisione tra prima e dopo la data del 7 marzo 2015, della disciplina sanzionatoria dei licenziamenti illegittimi, con la riespansione della disciplina pregressa, valevole per tutti i dipendenti’, a prescindere dalla data della loro assunzione. rimane, pertanto, salvaguardato – ha concluso la corte – ‘un nesso di coerenza tra il mezzo e il fine referendario’, cio’ che esclude che si sia in presenza di ‘un uso artificioso del referendum abrogativo’ “.