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“con la sentenza numero 10 pubblicata oggi – disponibile qui: bit.ly/4jGZGU5 -, la corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la richiesta di referendum per l’abrogazione della legge numero 86 del 2024, contenente disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle regioni ordinarie ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della costituzione. la corte ha rilevato che l’oggetto e la finalita’ del quesito non risultano chiari”. lo rende noto un comunicato della corte che cosi’ prosegue: “il quesito ha come oggetto l’abrogazione della legge numero 86, quale risultante a seguito della sentenza numero 192 del 2024 – consultabile qui: bit.ly/3WQ6SDi -. la corte ha osservato che tale sentenza ha profondamente inciso sull’architettura essenziale della predetta legge, dichiarando l’illegittimita’ costituzionale di molteplici disposizioni della stessa legge e l’illegittimita’ consequenziale di altre disposizioni, fornendo anche l’interpretazione costituzionalmente orientata di ulteriori disposizioni. in particolare, la corte ha sottolineato che la sentenza numero 192 ha comportato il trasversale ridimensionamento dell’oggetto dei possibili trasferimenti alle regioni (solo specifiche funzioni e non gia’ materie), nonche’ la paralisi dell’individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni (lep) concernenti diritti civili o sociali. ne discende che attualmente non c’e’ modo di determinare i lep. la conseguenza e’ che risulta obiettivamente oscuro l’oggetto del quesito, che originariamente riguardava la legge numero 86 e ora riguarda quel che resta della stessa legge a seguito delle numerose e complesse modifiche apportate dalla sentenza numero 192. cio’ pregiudica la possibilita’ di una scelta libera e consapevole da parte dell’elettore, che la costituzione garantisce. il quesito e’ inoltre privo di chiarezza quanto alla sua finalita’. la rilevata oscurita’ dell’oggetto del quesito porta con se’ un’insuperabile incertezza sulla stessa finalita’ obiettiva del referendum. con il rischio che esso si risolva in altro: nel far esercitare un’opzione popolare non gia’ su una legge ordinaria modificata da una sentenza di questa corte, ma a favore o contro il regionalismo differenziato. la consultazione referendaria verrebbe ad avere una portata che trascende quel che i costituenti ritennero fondamentale, cioe’ l’uso corretto e ragionevole di questo importante strumento di democrazia. se si ammettesse la richiesta in esame, si avrebbe una radicale polarizzazione identitaria sull’autonomia differenziata come tale, e in definitiva sull’articolo 116, terzo comma, della costituzione, che non puo’ essere oggetto di referendum abrogativo, ma solo di revisione costituzionale”.