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la corte di giustizia dell’unione europea ha confermato la sentenza del tribunale dell’ue che annulla gli accordi commerciali del 2019 tra l’ue e il marocco relativi ai prodotti agricoli e ittici applicabili al sahara occidentale. la corte ha stabilito che questi accordi, che coinvolgono l’utilizzo delle risorse naturali del sahara occidentale, sono stati conclusi in violazione del diritto internazionale poiche’ non e’ stato ottenuto il consenso del popolo del sahara occidentale, titolare del diritto di autodeterminazione su quel territorio. sebbene la corte ammetta che il consenso di un popolo a un accordo non debba essere sempre esplicito, esso puo’ essere presunto solo a determinate condizioni, ovvero se l’accordo non impone obblighi al popolo e se garantisce benefici tangibili, sostanziali e verificabili derivanti dallo sfruttamento delle risorse naturali del loro territorio, in proporzione al grado di tale sfruttamento. tuttavia, nel caso degli accordi tra ue e marocco, queste condizioni non sono state soddisfatte, poiche’ il popolo saharawi non ha ricevuto benefici concreti, ne’ finanziari ne’ altri diritti per lo sfruttamento delle risorse naturali. la corte ha inoltre criticato la consultazione svolta dalla commissione e dal servizio europeo per l’azione esterna (seae), che non ha coinvolto il popolo saharawi, ma solo gli attuali abitanti del territorio, molti dei quali non appartengono a quel popolo. poiche’ gran parte del popolo saharawi vive in esilio, principalmente in algeria, la consultazione non ha soddisfatto i requisiti necessari per ottenere il loro consenso. la corte ha quindi respinto gli appelli presentati dalla commissione e dal consiglio dell’ue contro le sentenze del tribunale, confermando che il popolo del sahara occidentale non ha dato il proprio consenso agli accordi in questione. in base a questi principi, la corte ha stabilito che l’annullamento dell’accordo sulle misure di liberalizzazione dei prodotti agricoli sara’ effettivo dopo 12 mesi per evitare gravi conseguenze negative per l’azione esterna dell’ue e per motivi di certezza giuridica.