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la corte costituzionale, con la sentenza n. 171 https://bit.ly/3AugQCi, depositata oggi, si e’ nuovamente pronunciata sulla questione di legittimita’ costituzionale dell’indeducibilita’ dell’imu sugli immobili strumentali dall’irap e ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione sollevata dalla corte di giustizia tributaria di primo grado di milano in riferimento all’art. 53 cost., ribadendo, in sostanza, quanto gia’ affermato con la sentenza n. 21 del 2024, ovvero che, in riferimento all’irap, mancano “quelle evidenze normative che hanno condotto questa corte con la richiamata sentenza n. 262 del 2020 a riconoscere carattere strutturale alla deduzione dell’imu sugli immobili strumentali con riguardo all’ires e, di conseguenza, a ritenere vulnerata, in forza della prevista totale indeducibilita’, la coerenza interna dell’imposta. la diversita’ della natura dei due tributi, dei loro presupposti, delle specifiche basi imponibili e delle precipue discipline evidenzia come le medesime argomentazioni della sentenza di questa corte n. 262 del 2020 non possano essere estese all’irap”. la corte, nella sentenza, affronta anche altre questioni.