(riproduzione riservata)
una deroga al divieto di caccia al lupo al fine di prevenire danni economici puo’ essere concessa solo se la popolazione di tali animali si trova in uno stato di conservazione soddisfacente, stabilisce una sentenza della corte di giustizia ue nella causa c-601/22 | wwf austria e a. la decisione nasce da un caso riguardante l’austria, dove era stata concessa una deroga per l’abbattimento di un lupo, contestata in tribunale dalle associazioni animaliste. la questione e’ arrivata fino alla corte di giustizia ue, la quale ha stabilito che per poter concedere una deroga al divieto di caccia al lupo al fine di prevenire gravi danni, ad esempio all’allevamento, le autorita’ nazionali devono garantire che siano soddisfatte le seguenti condizioni: la popolazione di lupi deve trovarsi in uno stato di conservazione soddisfacente sia a livello locale (in questo caso nel land tirolo) che a livello nazionale (l’austria), ipotesi che nella fattispecie non ricorreva. inoltre, quand’anche cosi’ fosse stato, sarebbe stato ancora opportuno, nella misura in cui i dati disponibili lo consentano, assicurarsi che cio’ valga anche a livello transfrontaliero; la deroga non deve pregiudicare il mantenimento dello stato di conservazione soddisfacente per nessuno di questi tre livelli (locale, nazionale, transfrontaliero); i danni gravi devono, almeno in gran parte, essere imputabili all’esemplare considerato; non esiste nessun’altra soluzione valida.