Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del
Ministro della giustizia Carlo Nordio, ha approvato un disegno di legge
costituzionale per l’introduzione di norme in materia di ordinamento
giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare.

Le nuove norme intervengono allo scopo di distinguere, all’interno della
magistratura, che “costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni
altro potere”, la carriera dei magistrati giudicanti e quella dei
magistrati requirenti, e di adeguare l’ordinamento costituzionale a tale
separazione.

Si prevede, di conseguenza, l’istituzione del Consiglio superiore della
magistratura giudicante e del Consiglio superiore della magistratura
requirente, entrambi presieduti dal Presidente della Repubblica. Di tali
Consigli superiori fanno parte di diritto, rispettivamente, il primo
Presidente e il Procuratore generale della Corte di cassazione.

Gli altri componenti sono estratti a sorte, per un terzo, da un elenco di
professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati dopo
quindici anni di esercizio, che il Parlamento in seduta comune, entro sei
mesi dall’insediamento, compila mediante elezione, e, per due terzi,
rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti, nel
numero e secondo le procedure previste dalla legge. Ciascun Consiglio
elegge il proprio vicepresidente fra i componenti sorteggiati dall’elenco
compilato dal Parlamento. I membri designati mediante sorteggio durano in
carica quattro anni e non possono partecipare alla procedura di sorteggio
successiva. Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi
professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

Spettano a ciascun Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme
dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni, i
trasferimenti, le valutazioni di professionalità e i conferimenti di
funzioni nei riguardi dei magistrati.

Con le nuove norme, la giurisdizione disciplinare nei riguardi dei
magistrati ordinari, giudicanti e requirenti, è attribuita alla
neo-istituita “Alta Corte disciplinare”.

L’Alta Corte è composta da quindici giudici, tre dei quali nominati dal
Presidente della Repubblica tra professori ordinari di università in
materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio e tre
estratti a sorte da un elenco di soggetti in possesso dei medesimi
requisiti che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi
dall’insediamento, compila mediante elezione nonché da sei magistrati
giudicanti e tre requirenti estratti a sorte tra gli appartenenti alle
rispettive categorie, con almeno venti anni di esercizio delle funzioni
giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità.

I giudici dell’Alta Corte durano in carica quattro anni e l’incarico non
può essere rinnovato. L’ufficio di giudice dell’Alta Corte è incompatibile
con quello di membro del Parlamento, del Parlamento europeo, di un
consiglio regionale o del Governo, con l’esercizio della professione di
avvocato e con ogni altra carica e ufficio indicati dalla legge. L’Alta
Corte elegge il presidente tra i giudici nominati dal Presidente della
Repubblica e quelli sorteggiati dall’elenco compilato dal Parlamento.

La legge determina gli illeciti disciplinari e le relative sanzioni, indica
la composizione dei collegi, stabilisce le forme del procedimento
disciplinare e le norme necessarie per il funzionamento dell’Alta Corte, e
assicura che i magistrati giudicanti o requirenti siano rappresentati nel
collegio. Contro le sentenze emesse dall’Alta Corte in prima istanza è
ammessa impugnazione, anche per motivi di merito, soltanto dinanzi alla
stessa Alta Corte, che giudica senza la partecipazione dei componenti che
hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata.

Su designazione del Consiglio superiore della magistratura giudicante,
potranno essere chiamati all’ufficio di consiglieri di cassazione, per
meriti insigni, oltre ai professori ordinari di università in materie
giuridiche e agli avvocati che abbiano quindici anni d’esercizio e siano
iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori, anche i
magistrati appartenenti alla magistratura requirente con almeno quindici
anni di esercizio delle funzioni.
Il testo prevede, infine, che le leggi sul Consiglio superiore della
magistratura, sull’ordinamento giudiziario e sulla giurisdizione
disciplinare siano adeguate alle nuove disposizioni entro un anno
dall’entrata in vigore della legge di riforma costituzionale.

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