CORTE COSTITUZIONALE: SONO ALIENABILI LE TERRE DI PROPRIETA’ PRIVATA GRAVATE DA USI CIVICI

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“la previsione della inalienabilita’ delle terre di proprieta’ privata gravate da usi civici, introdotta dalla legge n. 168 del 2017, si pone in contrasto con gli artt. 3 e 42, secondo comma, cost.. e’ quanto si legge nella sentenza n. 119 (https://bit.ly/3qHzp0K) depositata oggi (redattrice la giudice emanuela navarretta), con cui la corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimita’ dell’art. 3, comma 3, della legge n. 168 del 2017 ‘nella parte in cui, riferendosi ai beni indicati dall’art. 3, comma 1, non esclude dal regime della inalienabilita’ le terre di proprieta’ di privati, sulle quali i residenti del comune o della frazione esercitano usi civici non ancora liquidati'”. lo rende noto un comunicato della corte costituzionale, che prosegue: “la corte precisa che, in caso di alienazione delle terre di proprieta’ privata, i diritti di uso civico seguono il bene e i componenti della collettivita’ continuano a poter esercitare tutte le facolta’ che gli usi civici conferiscono loro. al contempo, il diritto di proprieta’ circola preservando sulla terra il vincolo paesaggistico, che impedisce al proprietario di apportare modificazioni pregiudizievoli per gli usi civici. di conseguenza, ‘chiunque acquisti il fondo non puo’ compiere alcun atto che possa compromettere il pieno godimento promiscuo’, nonche’ il valore paesistico-ambientale correlato alla conservazione degli usi civici. la corte ha, pertanto, affermato che il regime di inalienabilita’ delle terre di proprieta’ privata su cui insistono usi civici, che non era previsto dalla legislazione antecedente a quella del 2017, ‘si dimostra totalmente estraneo alla tutela di interessi generali’ ‘sotto qualunque prospettiva lo si consideri’: l’inalienabilita’ non ha alcuna ragionevole connessione con lo scopo di assicurare la funzione sociale della proprieta’ privata. conclusivamente, la norma censurata determina una ”irragionevole conformazione e, di riflesso, una illegittima compressione della proprieta’ privata’”.