PARMIGIANO REGGIANO BLOCCA IN COLOMBIA REGISTRAZIONE MARCHIO “ALPINA PARMESANO SNACK”

(riproduzione riservata)

“grazie all’opposizione formale del consorzio del formaggio parmigiano reggiano, incaricato della tutela della dop in tutto il mondo, e’ stato fermato il sesto tentativo del gruppo alpina di registrare il marchio ‘parmesano’ in colombia”. lo rende noto un comunicato del consorzio, che prosegue: “con la decisione n. 12177/2023, infatti, la sovrintendenza all’industria e al commercio ha emesso un importante provvedimento per la tutela delle indicazioni geografiche nel paese latino-americano, negando la registrazione del marchio misto ‘alpina parmesano snack’ sulla base della denominazione d’origine protetta. questa decisione riconferma dunque l’importanza dell’accordo di libero scambio concluso dall’unione europea con colombia, peru’ ed ecuador, che ha consentito di riconoscere la protezione della dop parmigiano reggiano nei paesi andini. la sovrintendenza, confermando cosi’ la decisione emessa in prima istanza, ha infatti ritenuto che la protezione delle denominazioni d’origine sia sufficientemente ampia da far si’ che l’impedimento alla registrazione non si limiti alla semplice riproduzione letterale del loro nome, ma anche a qualsiasi tipo di imitazione, anche solo evocativa. pertanto, ha stabilito che il marchio richiesto, rivendicato per latte, prodotti lattiero caseari e specialmente snack a base di formaggio, includendo la parola ‘parmesano’, fosse evocativo della dop parmigiano reggiano e quindi non registrabile. in risposta alle argomentazioni di alpina, la sovrintendenza ha sottolineato che il termine ‘parmesano’ non puo’ essere considerato di uso comune nel commercio per identificare qualsiasi tipo di formaggio, poiche’ l’articolo 220 della decisione andina 486 del 2000, ovvero la normativa applicabile in colombia e nella comunita’ andina in materia di proprieta’ intellettuale, stabilisce che le denominazioni d’origine non sono considerate comuni o generiche finche’ la loro protezione sussiste nel paese d’origine. inoltre, la sovrintendenza ha ritenuto che il marchio richiesto fosse potenzialmente ingannevole (articolo 135 (i), decisione andina 486) poiche’, a causa del prestigio e della fama del parmigiano reggiano nel mercato alimentare, l’inserimento della parola ‘parmesano’ potrebbe indurre in errore i consumatori sull’origine e sulle caratteristiche del prodotto di alpina. e’ stato dunque fermato l’ennesimo tentativo di approfittare indebitamente della notorieta’, della qualita’ e delle caratteristiche di eccellenza della dop piu’ amata e piu’ premiata al mondo, che puo’ essere prodotta esclusivamente nella sua zona d’origine, che comprende le province di parma, reggio emilia, modena, mantova alla destra del fiume po e bologna alla sinistra del fiume reno. nel 2008, la corte di giustizia dell’unione europea ha stabilito che solo il formaggio parmigiano reggiano dop puo’ essere venduto con la denominazione parmesan all’interno dell’unione europea. tuttavia, la normativa che protegge il nome parmigiano reggiano all’interno dell’ue non vale in tutti i paesi del mondo, aprendo la porta a usi non corretti del nome per formaggi prodotti negli stati uniti e in altri paesi. il consorzio stima che il giro d’affari del falso parmesan fuori dall’unione europea sia di 2 miliardi di euro, circa 200mila tonnellate di prodotto, ossia oltre 3 volte il volume del parmigiano reggiano esportato. ‘dopo la vittoria ottenuta a marzo 2022 in ecuador, prosegue la lotta globale del consorzio contro l’uso illegittimo del termine parmesan’, ha dichiarato nicola BERTINELLI, presidente del consorzio. ‘la nostra e’ un’azione portata avanti non solo nell’interesse di tutta la filiera del parmigiano reggiano, ma anche dei consumatori colombiani, che non correranno piu’ il rischio di essere ingannati al momento dell’acquisto. la decisione della sovrintendenza all’industria e al commercio rappresenta una vittoria importante per il sistema delle indicazioni geografiche nel continente americano, poiche’ viene ribadita l’importanza fondamentale del legame tra prodotto, territorio e denominazione di origine. questa decisione e’ un’ulteriore pietra miliare su cui costruire una strategia piu’ ampia a livello globale, che andra’ a beneficio non solo della dop parmigiano reggiano, ma di tutte le indicazioni geografiche’.”.