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il sistema elettorale delineato dalla legge 165 del 2017 e’ un sistema elettorale misto, in cui i seggi sono attribuiti in parte in collegi uninominali maggioritari, in parte con metodo proporzionale. l’elettore dispone di un voto, da esprimere su un’unica scheda, recante: il nome del candidato nel collegio uninominale; il contrassegno di ciascuna lista o, nel caso di liste collegate in coalizione, i contrassegni di tali liste, con a fianco i nominativi dei candidati – da due a quattro, indicati secondo l’ordine di presentazione – nel collegio plurinominale. il territorio nazionale e’ ripartito in circoscrizioni, collegi plurinominali e collegi uninominali. alla camera, dove il territorio e’ articolato in 28 circoscrizioni, la legge (d.p.r. 361 del 1957, testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della camera dei deputati, di seguito t.u. camera) prevede la costituzione di un numero di collegi uninominali pari ai tre ottavi del totale dei seggi da eleggere nelle circoscrizioni, con arrotondamento all’unita’ inferiore. al senato, dove il territorio e’ articolato in 20 circoscrizioni corrispondenti al territorio delle 20 regioni, la legge (d.lgs. 533 del 1993, testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del senato della repubblica, di seguito t.u. senato) prescrive la costituzione di un numero di collegi uninominali pari ai tre ottavi del totale dei seggi da eleggere nelle circoscrizioni regionali, con arrotondamento all’unita’ piu’ prossima, assicurandone uno per ogni circoscrizione. nei collegi uninominali e’ proclamato eletto il candidato che ha ottenuto piu’ voti, applicando quindi un metodo maggioritario; in caso di parita’, e’ eletto il candidato piu’ giovane. sia alla camera sia al senato il territorio e’ altresi’ suddiviso in collegi plurinominali in cui – previo riparto dei seggi con metodo proporzionale (a livello nazionale alla camera, a livello regionale al senato) tra le liste e le coalizioni di liste che hanno superato le soglie di sbarramento – sono proclamati eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista del collegio plurinominale, secondo l’ordine di presentazione. fonte ufficio studi camera dei deputati.