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nella causa c-640/19 (azienda agricola ambrosi nicola giuseppe e altre aziende/agea, ministero delle politiche agricole e forestali) la corte di giustizia dell’ue ha stabilito che gli articoli 55, 65 e 78 del regolamento (ce) n. 1234/2007 del consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, come modificato dal regolamento (ce) n. 248/2008 del consiglio, del 17 marzo 2008, devono essere interpretati nel senso che essi non escludono dal calcolo delle quote nazionali per la produzione di latte e di altri prodotti lattiero-caseari, nonche’ dal calcolo dei prelievi sulle eccedenze, i quantitativi di latte rivolti alla produzione di formaggi che beneficiano di una denominazione d’origine protetta e sono destinati ad essere esportati verso paesi terzi. inoltre, la corte non ha rivelato alcun elemento idoneo ad inficiare la validita’ degli articoli 55, 65 e 78 del regolamento n. 1234/2007, come modificato dal regolamento n. 248/2008.