FORESTE: CONFAGRICOLTURA, BENE ESONERO INTERVENTI COMPENSATIVI PER TRASFORMAZIONE BOSCO

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un comunicato di confagricoltura informa che “sulla gazzetta ufficiale n. 256/2020 e’ stato pubblicato il decreto attuativo del mipaaf del 7 ottobre, con cui si e’ provveduto alla ‘adozione delle linee guida relative alla definizione dei criteri minimi nazionali per l’esonero dagli interventi compensativi conseguenti alla trasformazione del bosco’. si e’ giunti alla definizione delle linee guida dopo un percorso condiviso al tavolo della filiera foresta-legno, a cui ha partecipato anche confagricoltura, formulando puntuali osservazioni al testo normativo in gestazione”. “il decreto vieta gli interventi di trasformazione del bosco, autorizzando esclusivamente quelli che non determinino un danno ambientale (vincolo boschivo) e che siano stati preventivamente autorizzati (prevedendo una compensazione forestale). viene indicata pero’ una casistica in cui si esclude l’obbligo della compensazione. in particolare viene accolta la richiesta di confagricoltura di esonerare dalle compensazioni quelle per il ripristino delle attivita’ agro-silvo pastorali da parte dell’agricoltore”, continua il comunicato. confagricoltura ricorda che “gli interventi che sono esclusi dall’obbligo di compensazione, nello specifico, sono le trasformazioni del bosco autorizzate: per il ripristino di habitat di interesse comunitario o riconosciuti dalla rete natura 2000 (solo qualora cio’ sia previsto negli strumenti di gestione o pianificazione vigenti per i siti natura 2000, i parchi nazionali, naturali ed alle riserve naturali); in aree di interfaccia urbano-rurale al fine di garantire la sicurezza pubblica e la prevenzione antincendio; in aree di pertinenza di immobili esistenti per riduzioni di superfici boscate non superiori a 2000 metri quadri a condizione che la rimanente porzione di soprassuolo conservi le caratteristiche per essere considerato bosco e che nella porzione trasformata non vengano realizzate edificazioni o ampliate quelle esistenti; quando richieste da un imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 del codice civile per ricavare aree ad uso agricolo e pastorale (in tal caso l’esonero dalla compensazione puo’ essere concesso a condizione che le attivita’ agricole e pastorali non cessino prima che siano decorsi almeno dieci anni dall’inizio delle attivita’ stesse; nel caso di cessazione delle attivita’ prima di tale termine, cessa anche l’esonero di cui al presente decreto e il terreno conserva a tutti gli effetti la destinazione a bosco e quindi i titolari delle autorizzazioni saranno tenuti alle compensazioni); per il recupero di aree dichiarate di interesse archeologico e storico artistico; volte alla conversione di boschi di castagno in castagneti da frutto, con l’obbligo di ritorno alla destinazione originaria nel caso in cui cessi l’attivita’ di coltura castanicola (anche in questo caso l’esonero dalla compensazione puo’ essere concesso a condizione che l’attivita’ castanicola non cessi prima che siano decorsi almeno dieci anni dall’inizio delle attivita’ stesse; per la realizzazione o l’adeguamento di opere di interesse pubblico e lotta dagli incendi boschivi nonche’ di opere pubbliche individuate dalle regioni, se previste dalla normativa o dagli strumenti di gestione o pianificazione di dettaglio vigenti; per trasformazioni che interessano una superficie forestale inferiore a 1000 metri quadrati”.