il sito di palazzo chigi precisa nello spazio – soggetto a modifiche e aggiornamenti – dedicato alle domande sui contenuti dei decreti emanati nell’emergenza sanitaria fa sapere che “l’art. 1, comma 1, lettera f), del dpcm del 22 marzo 2020 ammette espressamente l’attivita’ di produzione, trasporto e commercializzazione di “prodotti agricoli”, consentendo quindi la vendita anche al dettaglio di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti etc. peraltro tale attivita’ rientra fra quelle produttive e commerciali specificamente comprese nell’allegato 1 dello stesso Dpcm “coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali”, con codice ATECO “0.1.”, per le quali e’ ammessa sia la produzione sia la commercializzazione. deve conseguentemente considerarsi ammessa l’apertura dei punti di vendita di tali prodotti, ma in ogni caso essa dovra’ essere organizzata in modo da assicurare il puntuale rispetto delle norme sanitarie in vigore”. quanto indicato non e’ in contraddizione con il successivo decreto-legge cura italia (cui il chiarimento di palazzo chigi non fa riferimento) nei seguenti passaggi: “u) limitazione o sospensione delle attivita’ commerciali di vendita al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilita’ dei generi agricoli, alimentari e di prima necessita’ da espletare con modalita’ idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio; aa) limitazione allo svolgimento di fiere e mercati, a eccezione di quelli necessari per assicurare la reperibilita’ dei generi agricoli, alimentari e di prima necessita’”.